Diritto Comunitario
A seguito dell’istituzione della Comunità Europea e della sua evoluzione nasce il Diritto Comunitario, o Diritto dell’Unione Europea, grazie anche al Trattato di Maastricht (febbraio 1992) che ha formalmente istituito l’Unione Europea con la creazione dei tre pilasti che compongono i principi dell’Unione. Il 1° pilastro riguarda la dimensione comunitaria disciplinata dai Trattati CEE – CECA – EURATOM, il 2° pilastro riguarda la PESC cioè una politica estera comune con gli stessi obiettivi per la sicurezza degli Stati membri e dell’Unione Europea, ed infine il 3° pilastro riguarda la cooperazione penale, civile, tributaria, etc.
Il diritto comunitario è uno strumento utile al cittadino per poter “obbligare” lo stato italiano a garantire i diritti riconosciti dalle fonti europee e dalla CEDU, come ad esempio la conclusione di un processo in tempi brevi, la violazione del diritto di difesa, etc.
Diritto della Concorrenza
Lo scopo principale delle norme dell’UE in materia di concorrenza è mantenere il corretto funzionamento del mercato per il benessere dei cittadini, delle imprese e della società. A tal fine, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce norme volte a prevenire restrizioni e distorsioni sulla concorrenza nel mercato interno.
Da un punto di vista economico il diritto della concorrenza è lo strumento per superare particolari momenti di crisi dell’economia con l’evolversi dei rapporti di produzione e di scambio di beni e servizi.
Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole
Il soggetto istituzionale a cui viene affidata la valutazione di tali materie è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e viene sollecitata dai concorrenti, dai consumatori, dalle loro associazioni ed organizzazioni.
Viene definita scorretta la pratica commerciale che è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.
La «pubblicità ingannevole» è definita come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”.
Regolamentazione di mercato
L’espressione regolamentazione del mercato indica gli interventi pubblici o privati volti a garantire l’approvvigionamento dei consumatori e/o le vendite a produttori, Mercanti e intermediari, riducendo o eliminando la Concorrenza.
L’art. 41 della Costituzione stabilisce come regola generale il principio della libertà di
iniziativa economica intesa come regime concorrenziale delle imprese all’interno di un quadro di norme e demanda alla legge di conformare il mercato.